Posts tagged ‘Bill of rights’

29 Luglio, 2013

I monarcomachi

by gabriella

resistencehuguenoteNel XVI e XVII secolo, mentre infuriavano le guerre di religione, i calvinisti francesi teorizzarono la sovranità popolare e svilupparono una originale dottrina politica che legava l’azione del sovrano al consenso popolare e la legittimità della ribellione e del tirannicidio.

Nous qui vallons plus que vous, et qui pouvons plus que vous, vous élisons Roy à telles & telles conditions, et y en a un [Dieu] entre vous et nous,  qui commande par dessus vous .

Noi che valiamo più di voi e che possiamo più di voi, vi eleggiamo re a queste e quest’altre condizioni e c’è uno tra voi e noi che comanda sopra di voi.

Formula anticamente pronunciata dai rappresentanti del popolo del Regno d’Aragona durante la consacrazione del re

Sono detti monarcomachi quei teorici del XVI e XVII secolo – soprattutto – ugonotti « qui combattent le gouvernement d’un seul », cioè la monarchia assoluta, difendendo la tesi di una monarchia contrattuale – un antecedente storico di quella che sarà molto più tardi la monarchia costituzionale.

Théodore de Bèze

Théodore de BPhilippe de Mornayèze

In Francia e Svizzera furono inizialmente gli ugonotti Théodore de Bèze, Philippe de Mornay, François Hotman, Hubert Languet, a rivendicare la sovranità del popolo e a sostenere che gli Stati Generali, in quanto assemblea del popolo, dovevano scegliere il re e i magistrati, potevano destituirli in caso di demerito, decidere la pace e la guerra e fare le leggi.

Se la sovranità è del popolo, sostennero i monarcomachi, anche la sua obbedienza è condizionale e riposa sul rispetto delle promesse da parte del re (in seguito, sul rispetto della legge da parte del sovrano). Nel caso in cui il re si comporti da tiranno, la resistenza è dunque legittima, secondo alcuni, fino al tirannicidio.

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14 Aprile, 2013

Ernesto De Cristofaro, Una libertà controversa. Il diritto di possedere e portare armi negli Stati Uniti

by gabriella

founding_fathers_gunsIl Rasoio di Occam approfondisce la questione del diritto alle armi che negli Stati Uniti gode di tutela costituzionale. Il tema, da tempo al centro del dibattito politico e giuridico americano non si lascia infatti ridurre agli interessi economici che solleva e alle pressioni politiche corrisponenti, ma investe le radici ideali della cultura costituzionale americana, a partire dalle quali il diritto ad essere armati mostra di avere pressoché lo stesso rilievo di altri diritti fondamentali  della persona.

Quando un uomo con la pistola incontra un uomo
col fucile, quello con la pistola è un uomo morto.
S. Leone, Per un pugno di dollari (1964)

Le stragi nei luoghi pubblici – scuole, università, residenze studentesche, cinema – rientrano tra i delitti che negli ultimi anni hanno scosso nel modo più intenso l’opinione collettiva degli Stati Uniti (ma i mass media ne hanno amplificato l’impatto su una scala molto più ampia), generando acuti sentimenti di sdegno ed esecrazione. Ogni crimine violento contro una o più persone è egualmente inaccettabile sul piano morale, ma questo tipo di eventi ha – persino se confrontati al terrorismo di matrice politica o religiosa, vulnus primario della memoria americana nell’epoca più recente – specifiche caratteristiche che enfatizzano le reazioni di repulsione e rabbia: il fatto che sovente le vittime siano adolescenti o bambini colpiti nelle scuole, luoghi-simbolo della prima socializzazione; inoltre, il fatto che essendo molto spesso tali aggressioni effetto di azioni solitarie da parte di individui giovani e incensurati, esse siano del tutto imprevedibili quanto alla tempistica, agli obiettivi, alle modalità di esecuzione ed ai possibili esiti. Una duplice angoscia si genera, dunque, considerando la dinamica di questi fatti sia dal versante delle vittime che da quello dei colpevoli.

Nell’ultimo quindicennio, periodo successivo alla strage nella Columbine high school verificatasi il 20 aprile del 1999 a Littleton (Colorado)[1], il dibattito psecond amendementubblico sulla circolazione delle armi, sulla loro accessibilità e sull’assenza (o l’insufficienza) di controlli che garantiscono a questi articoli livelli di diffusione equivalenti a quelli dei più comuni beni di mercato è stato riacceso con frequente cadenza di fronte ai nuovi episodi che hanno riaperto le ferite appena cicatrizzatesi dei precedenti, sino al picco traumatico del 14 dicembre 2012, data dell’uccisione di venti bambini in una scuola elementare a Newtown (Connecticut)[2]. In quasi nessun caso, e nemmeno in quest’ultimo – rispetto al quale il governo aveva deciso di reagire varando restrizioni alla vendita di armi automatiche ad alto potenziale offensivo (le c.d. armi d’assalto)[3] – si è messo radicalmente in discussione il principio di fondo, ossia che pistole e fucili possano essere commercializzati come avviene per altri oggetti di consumo.

Ma contrariamente a una tesi riduzionista, sebbene suggestiva, tale idea non è – o non è solo – la conseguenza del forte potere di pressione della “lobby delle armi”[4], bensì trova il suo fondamento nel secondo emendamento della Carta dei diritti (Bill of rights), che dal 1791 accompagna la Costituzione degli Stati Uniti. Esso recita così:

Essendo una milizia ben organizzata necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto.

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