Licenziamento
(dall’it. licenza, a sua volta dal lat. licet, è lecito). L’atto con cui si dà licenza – ovvero la facoltà e il permesso – a qualcuno di andarsene, o lo si rimuove d’autorità da un incarico. Negli ambiti economico-giuridico e politico-sociale il licenziamento è l’atto con cui il datore di lavoro allontana un dipendente dall’impiego, rescindendo unilateralmente il contratto di lavoro.
Nel licenziamento si scontrano due diritti, due libertà: la libertà di mettere in libertà, di allontanare, e la libertà di lavorare in serenità e senza minacce. Ovvero, da una parte c’è il diritto al lavoro del cittadino, sancito dagli articoli 1 e 4 della Costituzione, che implica anche il diritto alla stabilità del reddito da lavoro, come fonte di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia; dall’altro c’è il diritto del datore di lavoro e della sua impresa di impiegare al meglio la forza lavoro, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo. Fra questi due diritti – che, portati all’estremo, prevederebbero il primo la piena e totale garanzia pubblica della intangibilità del posto di lavoro come diritto soggettivo, e il secondo la insindacabile licenziabilità del dipendente in qualsivoglia circostanza, sulla base del diritto privato che tutela la proprietà del datore di lavoro – gli ordinamenti giuridici istituiscono mediazioni e compromessi, che individuano punti di equilibrio a loro volta collegati alle circostanze storiche, ai cicli economici, ai rapporti di forza che attraversano la società, nonché alla qualità specifica del datore di lavoro (ad esempio, lo Stato tradizionalmente tutela i propri dipendenti dal licenziamento molto più dei datori di lavoro privati).
In Italia si è così passati dall’articolo 18 dello “Statuto dei Lavoratori” (1970), che vieta il licenziamento se non per giusta causa e che conferisce centralità e discrezionalità al giudice del lavoro, il quale in caso di licenziamento ingiustificato può disporre la reintegrazione del lavoratore, al “Collegato lavoro” (2010) che tra l’altro riforma la disciplina del licenziamento individuale, in modalità meno favorevoli ai lavoratori. Fra le due norme sono passati quarant’anni, durante i quali le ragioni dell’economia di mercato capitalistica hanno progressivamente prevalso su quelle del lavoro dipendente e della sicurezza sociale. Oggi si cerca di contemperare le esigenze di flessibilità del lavoro con quelle della sicurezza individuale e collettiva, combinandole variamente (ad esempio, garantendo la sicurezza del lavoro ma non di uno specifico posto di lavoro), ma la crisi sistemica del capitalismo e la recessione europea generano il diffuso timore che rendere più facili i licenziamenti eliminando il concetto di giusta causa non serva a favorire il dinamismo delle imprese e la ripresa economica, ma solo a dare un segnale anche simbolico dell’impotenza attuale del lavoro rispetto al capitale.
http://www.repubblica.it/rubriche/la-parola/2011/12/22/news/licenziamento-27071556/?ref=HREA-1
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