Posts tagged ‘uguaglianza’

28 Luglio, 2014

Jacques Roux, Manifeste des Enragés

by gabriella
Jacques_Roux (1752 - 1794)

Jacques Roux (1752 – 1794)

Il discorso pronunciato da Jacques Roux davanti ai deputati della Convention Nationale il 25 juin 1793.

Délégués du peuple français,

Cent fois cette enceinte sacrée a retenti des crimes des égoïstes et des fripons ; toujours vous nous avez promis de frapper les sangsues du peuple. L’acte constitutionnel va être présenté à la sanction du souverain ; y avez-vous proscrit l’agiotage ? Non. Avez-vous prononcé la peine de mort contre les accapareurs ? Non. Avez-vous déterminé en quoi consiste la liberté du commerce ? Non. Avez-vous défendu la vente de l’argent monnayé ? Non. Eh bien ! Nous vous déclarons que vous n’avez pas tout fait pour le bonheur du peuple.

La liberté n’est qu’un vain fantôme quand une classe d’hommes peut affamer l’autre impunément. L’égalité n’est qu’un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. La république n’est qu’un vain fantôme quand la contre-révolution opère, de jour en jour, par le prix des denrées, auquel les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes.

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2 Luglio, 2014

Rousseau sull’uguaglianza davanti alla legge

by gabriella
Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)

‎Avrei voluto vivere e morire libero, cioè così sottomesso alle leggi che né io né nessun altro potessimo scioglierne il giogo onorevole; questo giogo salutare e dolce, che le teste più fiere portano tanto più docilmente tanto più sono fatte per non portarne nessun altro.

Avrei dunque voluto che nessuno nello Stato avesse potuto dirsi al di sopra della legge e che nessuno al di fuori dello Stato avesse potuto imporsi ad esso con l’obbligo d’essere riconosciuto. Perchè quale che sia la costituzione di un governo, se vi si trova un sol uomo che non sia sottomesso alla legge, tutti gli altri sono necessariamente sottomessi alla sua discrezione […].
J’aurais voulu vivre et mourir libre, c’est-à-dire tellement soumis aux lois que ni moi ni personne n’en pût secouer l’honorable joug ; ce joug salutaire et doux, que les têtes les plus fières portent d’autant plus docilement qu’elles sont faites pour n’en porter aucun autre.
J’aurais donc voulu que personne dans l’État n’eût pu se dire au-dessus de la loi, et que personne au-dehors n’en pût imposer que l’État fût obligé de reconnaître. Car quelle que puisse être la constitution d’un gouvernement, s’il s’y trouve un seul homme qui ne soit pas soumis à la loi, tous les autres sont nécessairement à la discrétion de celui-là […].
Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini, Dedica, 1755
10 Novembre, 2013

Moni Ovadia, Sull’identità ebraica

by gabriella

moni ovadiaNel testo dell’intervista Perché lascio la mia comunità ebraica, rilasciata a Il Manifesto e pubblicata il 9 novembre 2013, Moni Ovadia espone la sua visione dell’ebraismo, quale religione fondativa dell’universalismo e del nucleo originario dell’idea di giustizia sociale. Uno spirito che Israele avrebbe da tempo abbandonato, secondo l’attore, abbracciando un sinistro «ein Folk, ein Reich, ein Land», in virtù del quale persegue il genocidio palestinese.

Lunedì scorso tramite un’intervista chiestami dal Fatto Quotidiano, ho dato notizia della mia decisione definitiva di uscire dalla comunità ebraica di Milano, di cui facevo parte, oramai solo virtualmente, ed esclusivamente per il rispetto dovuto alla memoria dei miei genitori. A seguito di questa intervista il manifesto mi ha invitato a riflettere e ad approfondire le ragioni e il senso del mio gesto, invito che ho accolto con estremo piacere. Premetto che io tengo molto alla mia identità di ebreo pur essendo agnostico.

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11 Marzo, 2013

Giorgio Bongiovanni, Giovanni Sartor, Ronald Dworkin: i diritti presi sul serio. L’uguaglianza e i fondamenti della moralità politica

by gabriella

220px-Ronald_Dworkin_at_the_Brooklyn_Book_FestivalE’ uscita oggi sul Rasoio di Occam una ricognizione complessiva del pensiero di Ronald Dworkin, filosofo del diritto tra i più eminenti, scomparso lo scorso 14 febbraio.

La riflessione dworkiniana*, secondo molti teorici del diritto, ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma rispetto alle posizioni classiche della teoria giuridica quali il giuspositivismo, il giusnaturalismo e il realismo giuridico. Nel dibattito italiano e dei paesi di lingua neolatina, Dworkin viene considerato come uno dei principali ispiratori della corrente del “neocostituzionalismo”. Le analisi dworkiniane non si sono limitate al diritto, ma si sono estese a fondamentali temi della politica e dell’etica: si può dire che le sue indagini abbiano preso in esame i principali aspetti della ragion pratica.

L’opera di Dworkin a nostro parere può essere vista come lo sviluppo di un’unica tesi fondamentale, quella della connessione tra diritto e moralità politica1. Questa tesi fornisce una chiave di lettura coerente delle sue riflessioni teorico-giuridiche, filosofico-politiche e filosofico-morali.

In relazione alla teoria del diritto, la tesi della connessione comporta la critica del modello positivistico del diritto, cioè la negazione della riducibilità del diritto alle fonti formalmente valide, quali le statuizioni autoritative del legislatore, dell’amministrazione e dei giudici. Al contrario, per Dworkin il diritto include necessariamente valutazioni morali, la cui validità si fonda non solo sulla loro accettazione da parte dei giudici e dei cittadini, ma anche sulla loro intrinseca correttezza, quali aspetti della moralità politica della comunità. Si tratta in particolare dei principi inclusi nel sistema costituzionale, che esprimono primariamente una serie di diritti degli individui.

Questa prospettiva comporta un’implicazione politica importante al livello della struttura del sistema giuridico, cioè il vincolo del legislatore di fronte ai principi e ai diritti che fondano la comunità. Nella visione di Dworkin l’interpretazione e l’attuazione di quei principi è affidata ai giudici, cui pertanto egli riconosce un ampio ruolo, anche in contrapposizione al legislatore. Ad essi spetta garantire il principio “liberal”, della eguale considerazione e rispetto degli individui (e innanzitutto la tutela dei loro diritti), che rappresenta il necessario presupposto della legittimità dei sistemi giuridici.

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28 Luglio, 2012

Florence Gauthier, Robespierre théoricien du droit naturel à l’existence (Robespierre teorico del diritto naturale all’esistenza)

by gabriella

Traduco uno stralcio del volume che Florence Gauthier [Triomphe et mort du droit naturel en Révolution 1789-1795-1802, Paris, Presses Universitaires de France, 1992], docente all’Università di Paris VII, ha dedicato alla formazione del pensiero robespierriano e alla sua concezione della contraddizione tra libertà politica e potere economico. La traduzione è in coda all’originale.

 Io sfido il più scrupoloso difensore della proprietà a contestare questi principi, a meno di dichiarare apertamente che con questa parola (diritto illimitato di proprietà) intende il diritto di spogliare e d’assassinare i suoi simili. Come dunque si può pretendere che ogni regola sulla vendita del grano sia un attacco alla proprietà e rubricare questo sistema barbaro sotto il nome grazioso di libertà di commercio ? Perché le leggi non fermano la mano omicida del monopolista come quella dell’assassino ordinario? 

Robespierre, 2 dicembre 1792

La déclaration du droit à l’existence devint l’enjeu des luttes politiques de 1792 à 1795, mettant aux prises deux conceptions du droit naturel, deux projets de société, deux conceptions de la liberté, liberté politique ou liberté économique, deux conceptions du libéralisme de droit naturel. Robespierre fut un des principaux théoriciens du droit à l’existence à l’époque de la Révolution des droits de l’homme. Partant des principes du droit naturel d’une part, de l’expérience de la révolution d’autre part, il va peu à peu préciser son analyse de la contradiction entre le pouvoir économique et la liberté politique. Nous allons suivre son analyse à travers trois de ses interventions principales à ce sujet.

Avril 1791. « Sur la nécessité de révoquer les décrets qui attachent l’exercice des droits du citoyen à la contribution du marc d’argent ou d’un nombre déterminé de journées d’ouvrier ».

À la suite de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’Assemblée constituante allait à plusieurs reprises violer sa propre constitution en refusant de reconnaître la citoyennetéou l’appartenance au genre humain, selon la conception de la philosophie du droit naturel – aux femmes, aux esclaves des colonies, et enfin à ceux qui vivaient du travail de leurs mains, en détachant, ici, la citoyenneté de la personne pour l’attacher à la richesse.

Robespierre intervenait une nouvelle fois, pour défendre le droit naturel attaché à la personne contre le système censitaire qui faisait dériver la citoyenneté des fortunes :

Pourquoi sommes-nous rassemblés dans ce temple des lois ? Sans doute pour rendre à la nation française l’exercice des droits imprescriptibles qui appartiennent à tous les hommes. Tel est l’objet de toute constitution politique. Elle est juste, elle est libre si elle le remplit, elle n’est qu’un attentat contre l’humanité, si elle le contrarie. [Robespierre, Œuvres complètes, Paris, t. VII, 1950, p. 161]

Robespierre s’appuyant sur les principes déclarés, fait la critique du suffrage censitaire d’un double point de vue : anticonstitutionnel, étant donné que la Déclaration des droits de 1789 est violée par ces dispositions qui renient la conception de la liberté en société ou la citoyenneté ; et antisocial. Il va de ce point vue donner une définition du peuple et de l’intérêt général, et caractériser la nature particulière du système censitaire, et celle universelle de la révolution des droits de l’homme. Les adversaires du droit naturel désignent le peuple par les termes méprisants suivants :

Le peuple ! des gens qui n’ont rien… des gens qui n’ont rien à perdre.

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8 Luglio, 2012

Cornelius Castoriadis, Daniel Mothé, Autogestion et hiérarchie (Autogestione e gerarchia)

by gabriella

In questo articolo del 1974, Castoriadis e Mothé confutano l’idea che la gerarchizzazione delle relazioni sociali sia naturale o utile e le oppongono l’orizzontalità e l’autentica democraticità di una società autogestita, nella quale i decisori sono tutti gli individui interessati dalle conseguenze e i rappresentanti sono intercambiabili e revocabili con procedure semplici e veloci. In coda al testo il link ad un’intervista in cui Castoriadis descrive i meccanismi della democrazia ateniese.

Nous vivons dans une société dont l’organisation est hiérarchique, que ce soit dans le travail, la production, l’entreprise; ou dans l’administration, la politique, l’Etat ; ou encore dans non hiérarchiques qui ont très bien fonctionné. Mais dans la société moderne le système hiérarchique (ou, ce qui revient à peu près au même, bureaucratique) est devenu pratiquement universel. Dès qu’il y a une activité collective quelconque, elle est organisée d’après le principe hiérarchique, et la hiérarchie du commandement et du pouvoir coïncide de plus en plus avec la hiérarchie des salaires et des revenus. De sorte que les gens n’arrivent presque plus à s’imaginer qu’il pourrait en être autrement, et qu’ils pourraient eux-mêmes être quelque chose de défini autrement que par leur place dans la pyramide hiérarchique. l’éducation et la recherche scientifique. La hiérarchie n’est pas une invention de la société moderne. Ses origines remontent loin -bien qu’elle n’ait pas toujours existé, et qu’il y ait eu des sociétés.

Viviamo in una società la cui l’organizzazione è gerarchica, si tratti di lavoro, produzione, o impresa, amministrazione, politica, o Stato oppure ancora dell’educazione e della ricerca scientifica. La gerarchia non è un’invenzione della società moderna. Le sue origini sono remote, benché non sia sempre esistita, e vi fossero delle società non gerarchiche che hanno funzionato molto bene. Ma nella società moderna il sistema gerarchico (o, il che è lo stesso, burocratico) è diventato praticamente universale. Non appena si verifica una qualunque attività collettiva, essa è organizzata sul principio gerarchico, e la gerarchia del comando e del potere coincide sempre più con la gerarchia dei salari e dei redditi. Di modo che le persone non arrivano quasi più ad immaginarsi che potrebbe essere diversamente, e che potrebbero essere esse stesse qualcosa di diversamente definito che dal loro posto nella piramide gerarchica.

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2 Giugno, 2011

Note storiche sull’idea di uguaglianza

by gabriella

MireilleMathieu, La Marseillaise

La prima formulazione del principio d’uguaglianza, ispirata dall’Illuminismo francese, è contenuta nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti (4 luglio 1776), dove si legge che

«tutti gli uomini sono creati uguali tra loro e sono dotati dal loro creatore di alcuni inalienabili diritti tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità».

La formulazione giuridica matura è comunque della Rivoluzione francese (1789) che, in virtù del principio di eguaglianza, abolisce i privilegi dell’ancien régime. La prima Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, versione francese del 1789, comincia così: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits,

“Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti”.

Sebbene quello dell’uguaglianza fosse il diritto fondatore della società uscita dalla Rivoluzione francese – libertà ed eguaglianza sono inscindibili – nell’anno finale della Rivoluzione (1793), Jacques Roux (le curé rouge) aveva denunciato la mancata realizzazione del principio d’eguaglianza:

«La libertà non è che un vano fantasma quando una classe di uomini può affamarne un’altra impunemente. L’uguaglianza, non è che un fantasma, quando il ricco, attraverso gli accaparramenti, esercita il diritto di vita e di morte sui suoi simili.

La Repubblica non è che un vano fantasma quando la contro-rivoluzione opera di giorno in giorno attraverso il prezzo delle derrate alimentari che ¾ dei cittadini non possono pagare senza lacrime”.

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