La Costituzione, cioè NOi

by gabriella

La lezione pop di Shel Shapiro sul film delle violazioni, degli oltraggi e dei superamenti “materiali” del patto di convivenza degli italiani, per misurare la distanza tra la Legge e le norme e difendere un’idea da realizzare, non da cancellare.

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La libertà è come l’aria, ci si accorge di lei quando viene a mancare.

 

 

Non vanificare la sovranità popolare: l’interpretazione del Comitato Dossetti

I Comitati Dossetti per la Costituzione ed Economia Democratica si rivolgono ai due soggetti politici che in questo momento hanno in mano il destino dell’Italia: gli eletti al Parlamento del 24-25 febbraio e gli elettori che nell’occasione hanno trasformato la volontà popolare in rappresentanza politica.
Agli uni e agli altri rivolgiamo il pressante appello a salvaguardare la Costituzione come condizione per far ripartire l’economia e salvare il Paese.

È necessario prendere atto che le divisioni presenti nella nostra comunità nazionale e tradottesi ora nelle divisioni della rappresentanza, sono molto profonde. Esse derivano da una disparità sempre maggiore nella situazione economica e nelle prospettive di vita tra anziani e giovani, tra ricchi e poveri, tra quanti galleggiano nella crisi e quanti ne sono sommersi, e attengono anche a diversità culturali e morali sempre più accentuate sul modo di concepire la sfera pubblica, sul rapporto tra legalità e arbitrio, sui modi di vita e di sviluppo, sul rapporto con l’ambiente e i beni comuni e sulle stesse forme della vita democratica. Queste differenze che attraversano la nostra società sono purtroppo ignorate dal sistema informativo-pubblicitario dei media, forse non ingiustamente disertati da alcuni, sicché appaiono col voto come sorpresa; in effetti tali contraddizioni ci sono e possono essere ricomposte solo attraverso conversioni e ricostruzioni di lungo periodo, e non attraverso affrettati espedienti politici.
In ciò risiede la difficoltà di fare un governo, e non semplicemente nella mancanza di responsabilità e di misura. In questa realtà di divisione, una sola cosa abbiamo comune, ed è la Costituzione. Sarebbe un gravissimo errore avviare il processo di uscita dalla crisi cominciando con mutamenti costituzionali che semmai vanno riservati a una fase più avanzata, come altrettanto erroneo sarebbe il perseguire una semplificazione del quadro politico mediante leggi elettorali ancora più maggioritarie e discriminanti del “porcellum”, con cadute antiproporzionaliste e improvvisazioni presidenzialiste.

La salvaguardia del quadro costituzionale è essenziale non solo per non disperdere un patrimonio di valori condivisi e preservare la legittimazione etica dell’ordinamento, ma anche perché è condizione e garanzia di sicurezza per tutti, democratici e Cinque stelle, destra e sinistra, inclusi ed esclusi dalla rappresentanza parlamentare.

Riguardo agli eletti al nuovo Parlamento, la norma della Costituzione che prima di tutto essi sono chiamati a rispettare è l’art. 1 che stabilisce come “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. La Costituzione non si limita a proclamare la sovranità popolare. Dice che deve essere esercitata. Essa viene esercitata quando il potere del popolo si concretizza, attraverso l’investitura parlamentare, nei poteri di governo, così come attraverso l’ordine giudiziario essa si traduce concretamente nel potere di giurisdizione. Se i parlamentari eletti, perseguendo altre priorità, si dichiarano estranei al compito di trasformare la sovranità in potere di governo, ponendosi di fatto fuori del circuito popolo-Parlamento-governo, minano la Costituzione nel suo fondamento e vanificano quella sovranità popolare per realizzare la quale vengono eletti. In questo caso a essere puniti non sarebbero i politici, ma sarebbero puniti e traditi gli stessi cittadini.

Altra norma decisiva per gli eletti del 24-25 febbraio è l’art. 67 per il quale “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato”. Ciò non significa che ognuno può fare quello che vuole, ma che il parlamentare non è tenuto a nessun altra obbedienza se non al bene della Nazione che rappresenta. Non avere altre obbedienze vuol dire per il rappresentante essere libero di compiere in ogni momento, anche in circostanze prima non prevedibili, ciò che ritiene più utile al Paese. Vincoli sottoscritti in occasione della candidatura possono avere rilevanza sul piano morale, e ne è giudice la coscienza, ma in nessun modo e da nessuno possono essere fatti valere per esigere questo o quel comportamento del parlamentare. Un vincolo di mandato sarebbe la fonte di un conflitto d’interessi permanente tra gli interessi del mandante e l’interesse generale a cui deve provvedere l’eletto. Solo così funziona ed è legittimata la rappresentanza, a differenza di quanto accade per le forme di democrazia diretta. Un vincolo di mandato è strutturalmente impossibile nella democrazia rappresentativa, e la sua esclusione rientra nella stessa definizione di essa; non è una invenzione della casta, ma è originaria, tanto da risalire alla Costituzione francese del 1791.

Per quanto riguarda l’elettorato che anche per la complicità di una legge elettorale antitetica allo spirito della Costituzione ha dato luogo a un Parlamento che renderebbe l’Italia ingovernabile, le norme costituzionali di più necessaria attuazione sono gli articoli 48, 49 e 54.

Secondo l’art. 48 il voto è un “dovere civico”; poiché tale dovere non è fine a se stesso, non si può pensare che tale voto sia dato o sia usato allo scopo di affermare o dimostrare l’ingovernabilità del Paese. Pertanto a tale dovere del cittadino corrisponde il diritto che gli eletti si adoperino in buona fede per far funzionare l’ordinamento costituzionale. Un diritto che l’elettorato può far valere.

L’art. 49 riconosce ai cittadini il diritto di “associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, individuando nei partiti le realtà associative attraverso le quali i cittadini possono raggiungere tale scopo. Una linea culturale e politica intesa alla distruzione dei partiti, e di tutti i partiti, vanificherebbe il diritto dei cittadini a determinare in forme associate la politica nazionale, ridurrebbe la loro azione al piano sociale o a quello virtuale ed ancora circoscritto del web, e lascerebbe loro solo il diritto di eleggere a determinate scadenze una classe o casta dirigente.

L’art. 54 dice che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. L’elettorato è giudice dell’adempimento di questo dovere, ma nessun giudice può giudicare all’ingrosso, prescindendo dalle responsabilità personali senza discernere tra colpevoli e innocenti. Non tutti i partiti appartengono alla stessa storia e sono imputabili delle medesime responsabilità; e certamente c’è differenza tra chi in campagna elettorale impegna i soldi dell’erario per una vera e propria corruzione dei cittadini con la promessa di una regalia in danaro sotto forma di restituzione dell’IMU, e chi è fin troppo prudente nel non promettere più di quanto ritiene possibile fare. Un elettorato che permetta che il suo voto sia interpretato e brandito come un’accusa verso tutti quanti esercitano funzioni pubbliche e come una condanna di tutti i partiti, senza distinzione alcuna, vedrebbe vanificato il suo ruolo e perderebbe credibilità riguardo alle sue scelte e alle sue pronunzie.

Pertanto la fedeltà alla Costituzione, ai suoi principi e alle sue norme, è oggi l’unica via per dotare di un governo il Paese e portare l’Italia fuori della crisi.

Principi fondamentali

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. [3]

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

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